OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 291/2025 – “Regolamento Regionale per l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera”
Lo scorso 18 giugno 2025 la Giunta Regionale della Liguria ha approvato il regolamento prescrittivo il regime di attuazione dei piani di bacino distrettuali per le aree censite a pericolosità da alluvione fluviale e costiera (allegato 1).
Tale prerogativa regolamentare è stabilita dall’articolo 91-bis, comma 1-ter 2, della legge regionale 18/1999, ai fini della gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
Il regolamento prevede un regime transitorio che intende assicurare la continuità procedurale e amministrativa e trova applicazione ai bacini del territorio ligure che ricadono nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.
Occorre precisare che tale ambito non corrisponde all’intero territorio amministrativo della Regione Liguria (confronta allegato 2), ma solo a una parte, seppur cospicua.
In particolare, l’articolo 18 in punto di regime transitorio prevede che:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili, né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta.
Sono fatti salvi gli interventi ricadenti in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) già dotati di titolo edilizio;
b) già approvati in forza della normativa previgente purché i relativi lavori vengano iniziati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) già oggetto di pareri positivi previsti dalla normativa idraulica dei piani di bacino previgenti, purché i relativi lavori vengano iniziati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) previsti in strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati non oltre i 5 anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento purché compatibili con la normativa previgente.
2. Relativamente ai tratti dei corsi d’acqua non compresi nei tratti studiati idraulicamente di cui all’articolo 13, comma 1, ai procedimenti relativi alle richieste di parere già presentate ai competenti Settori regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Normativa di Piano dei previgenti Piani di Bacino Stralcio emanati dall’Autorità di Bacino Regionale Ligure e dell’articolo 21, della Normativa di Piano del previgente Piano di Bacino Stralcio emanato dalla Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, si concludono secondo la normativa previgente.
3. Per quanto attiene i tratti fluviali che non sono stati oggetto di studi finalizzati a definire le mappe della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, nelle more della realizzazione degli studi stessi, la portata di piena di progetto per i tratti è quella riportata nei previgenti Piani di Bacino Regionali e Interregionale del Fiume Magra, a meno di studi idrologici più aggiornati, comunque coerenti con il quadro conoscitivo del PGRA. 4. I criteri emanati dagli organi competenti delle soppresse autorità di bacino regionale della Liguria ed Interregionale del Fiume Magra costituiscono un riferimento tecnico anche ai fini del presente regolamento fino all’emanazione dei nuovi, se non in contrasto con le disposizioni del PGRA.”
L’articolo 19, invece, prospetta il regime transitorio conseguente alle modifiche alla mappa della pericolosità da alluvione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
Secondo la norma:
“1. Dalla data di entrata in vigore degli atti di modifica alla mappa della pericolosità da alluvione del PGRA, all’interno delle aree che a seguito delle modifiche hanno aumentato il livello di pericolosità non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo abilitativo rilasciato precedentemente alla suddetta modifica e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati.
2. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio dei titoli abilitativi o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati nei 5 anni precedenti la data di cui al comma 1, e i cui lavori non sono ancora iniziati, i medesimi possono essere realizzati solo su parere favorevole dell’ufficio regionale competente, finalizzato a verificare che, sulla base degli scenari di pericolosità individuati dagli atti di modifica alle mappe di pericolosità, l’intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l’adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di cui agli allegati 1a e 1b e l’assunzione di idonee misure di autoprotezione e le azioni previste dai piani comunali di protezione civile.”
L’articolo 15 prospetta i rapporti con la pianificazione urbanistica:
“1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, della Città metropolitana, provinciale e comunale non devono essere in contrasto con la disciplina del presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, resta ferma l’immediata prevalenza delle prescrizioni del presente Regolamento sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatte salve le previsioni più restrittive contenute negli strumenti stessi.”.
Ciò premesso riguardo ai termini di efficacia amministrativa temporale, pare opportuno fornire qualche cenno sui contenuti del regolamento.
L’articolo 3 del regolamento contiene un accurato apparato definitorio di 29 nozioni rilevanti.
La nozione di nuova costruzione, a contrariis, è così declinata: “ai fini dell’applicazione della disciplina del presente Regolamento non sono altresì considerati interventi di nuova edificazione: 1) gli ampliamenti “una tantum”, ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario o tecnico funzionale sul patrimonio edilizio esistente contenuti entro la soglia del 20% del volume originario, fuori terra e misurato vuoto per pieno, purché non interrati o seminterrati e purché realizzati con tecniche di protezione passiva dagli allagamenti (flood-proofing); 2) il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti; 3) le sopraelevazioni contenute entro la soglia del 20% del volume originario, fuori terra e misurato vuoto per pieno; detta soglia è elevata al 30% per la sopraelevazione di edifici pubblici a fronte di motivate esigenze funzionali anche al fine di migliorare le condizioni di gestione del rischio; 4) gli Interventi di demolizione e ricostruzione con eventuali ampliamenti volumetrici nei limiti di cui ai punti precedenti;”.
L’articolo 4 prospetta il regime edificatorio e di riduzione del rischio per le Aree a pericolosità da alluvione fluviale P3, P2 e P1 e costiera P3 e P2 e fissa i criteri direttivi: “a) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente non deve aumentarne la vulnerabilità in caso di eventi alluvionali; b) nelle aree interessate da alluvione fluviale, qualsiasi intervento realizzato non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d’acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte che a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse; c) nelle aree interessate da alluvione costiera qualsiasi intervento realizzato non deve pregiudicare l’effetto dissipativo della spiaggia, costituire un significativo ostacolo alla dissipazione del moto ondoso, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso nelle aree limitrofe.”.
In base al comma 4 dello stesso articolo 4: “Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle aree soggetta a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, oltre a quanto già disposto dalla presente Disciplina e a quanto nelle misure di protezione civile, spetta ai Comuni l’assunzione, nell’ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, da promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili, quali ad esempio: a) la delocalizzazione o rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio, situati in particolare nelle aree P3; b) i provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l’inondabilità dell’area; c) la messa in opera di misure o tecniche di protezione passiva da allagamenti (floodproofing), in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico; d) le variazioni di destinazione d’uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più possibile compatibili con l’inondabilità o la propensione al dissesto dell’area.”.
L’articolo 5 contiene la puntuale indicazione degli interventi esclusi nelle zone P3 a pericolosità da alluvione fluviale elevata.
L’articolo 6 pone il regime di intervento nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale media P2, mentre l’articolo 7 individua i criteri per le aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa P1.
Gli articoli 8 e 9 recano le previsioni per le aree a pericolosità da alluvione costiera P3 e P2.
L’articolo 10 pone una definizione normativa della nozione di portata di piena di progetto: “la portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche e ad opere interferenti con il corso d’acqua coincide con la portata idrologica sulla base della quale sono state determinate le aree P2 del PGRA.”
L’articolo 11 indica i casi in cui l’autorità di bacino distrettuale è competente ad esprimere il parere:
“1. I progetti relativi alle opere idrauliche finalizzate alla riduzione della pericolosità da alluvione sono soggetti al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale in merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità, secondo la Disciplina di Piano del PGRA.
2. Nelle aree a pericolosità fluviale P3, P2 e P1 e costiera P3 e P2 i progetti di utilizzo del territorio sono soggetti a parere dell’Autorità di Bacino nei casi previsti dalla disciplina del PGRA.”.
L’articolo 12 indica gli interventi eseguibili nella fascia di riassetto fluviale, mentre l’articolo 13 indica il regime della fascia di rispetto.
Specificamente:
“1. Relativamente ai tratti dei corsi d’acqua non compresi nei tratti studiati idraulicamente è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi ai sensi del r.r. 3/2011, come di seguito articolata: a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale definiti come primo livello; b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale definiti come secondo livello; c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale definiti come terzo livello;
2. Per i corsi d’acqua di cui all’articolo 91, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 18/1999, individuati nella cartografia del reticolo regionale approvata dalla Regione, la fascia di cui al comma 1 è pari a 10 metri.
3. Nella fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2, fino alla conclusione del procedimento di definizione delle aree a pericolosità fluviale conformemente alla disciplina del PGRA, si applica la normativa relativa alle aree a pericolosità da alluvione elevata P3 di cui all’articolo 5.
4. Per i tratti dei corsi d’acqua che presentano una morfologia incassata, con differenze altimetriche tra il fondo alveo e la sponda, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del r.r. 3/2011, tali da escludere possibili esondazioni, la disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione. Le modalità tecniche di dettaglio per l’individuazione dei tratti a morfologia incassata sono definite dalla Regione nell’ambito degli indirizzi applicativi previsti dall’articolo 20, comma 4.
5. La disciplina della fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2 è da applicarsi in modo integrato con quella relativa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al r.r. 3/2011.
6. Resta ferma, in ogni caso, la competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale relativa al riesame delle mappe di pericolosità idraulica relativa al reticolo principale.”
L’articolo 14 contiene il regime degli interventi nelle aree confinanti con i limiti delle aree P3, P2, P1:
“1. Riguardo agli interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con i limiti delle aree a diversa pericolosità, rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi, il Comune: a) verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che gli interventi non comportino variazioni nelle condizioni di pericolosità da alluvione; b) in caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante dell’ufficio regionale competente. Nell’ambito di tale parere, l’ufficio regionale competente verifica che le perimetrazioni non siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe.”
Il regolamento è corredato da allegati: allegato 1a accorgimenti tecnico-costruttivi per non aumentare le condizioni di rischio idraulico da alluvione fluviale, allegato 1b accorgimenti tecnico-costruttivi per non aumentare le condizioni di rischio idraulico da alluvione costiera, allegato 2 criteri per la individuazione di ambiti normativi relativi ad aree a minore pericolosità relativa all’interno di aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata e media p3 e p2.
In allegato il testo del regolamento e l’indicazione territoriale di operatività del regolamento, con riferimento alla Liguria.
Al momento il regolamento regionale non risulta pubblicato.